Salario e componenti salariali
Salari / salari minimi
Categoria salariali | Salari orari minimi di base |
---|
a. lavoratori con diplomi cantonali o CFP o con esperienza professionale equivalente | CHF 18.-- |
b. lavoratori con diploma AFC o con esperienza professionale equivalente | CHF 20.-- |
c. lavoratori con titolo di studio del terziario B (formazione professionale superiore o scuole specializzate superiori) o con esperienza professionale equivalente | CHF 22.50* |
c. lavoratori con titolo di studio del terziario A (scuole universitarie professionali e università) o con esperienza professionale equivalente | CHF 23.--* |
*Fino al raggiungimento di 12 mesi di esperienza nel settore, in una o più aziende, può essere applicata una riduzione del salario minimo del 20% se impiegati in funzioni di progettazione.
Il pagamento del salario a provvigione è possibile solo se attuato a partire dal salario minimo.
Articoli 2 e 3Categorie salariali
A. Lavoratori con diplomi cantonali o CFP o con esperienza professionale equivalente.
Di norma le mansioni sono:
– Installazione, parametrizzazione reti e sistemi;
– Assistenza utenti.
B. Lavoratori con diploma AFC o con esperienza professionale equivalente.
Di norma le mansioni sono:
– Installazione, parametrizzazione reti e sistemi;
– Analisi, sviluppo, adattamento e parametrizzazione di software e hardware;
– Gestione qualità e controllo del software;
– Formazione, consulenza e assistenza agli utenti.
C. Lavoratori con titolo di studio del terziario A (scuole universitarie professionali e università) o B (formazione professionale superiore o scuole specializzate superiori) o con esperienza professionale equivalente.
Di norma le mansioni sono:
– Progettazione, installazione, parametrizzazione e manutenzione di reti e sistemi;
– Progettazione, sviluppo, adattamento e parametrizzazione di software e hardware;
– Gestione qualità e controllo del software;
– Formazione, consulenza e assistenza agli utenti;
– Conduzione e gestione del reparto IT e/o di progetti.
Articolo 2Aumento salariale
I salari minimi saranno adeguati al 1° gennaio di ogni anno, sulla base dell’indice nazionale dei prezzi al consumo del mese di novembre. Le disposizioni relative sono pubblicate nel Foglio ufficiale del Cantone Ticino. Il salario è corrisposto alla fine di ogni mese di lavoro o al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Al lavoratore è consegnato, per ogni periodo di paga, un conteggio salariale dettagliato.
Articolo 4